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Codice Appalti: procedure semplificate per gare di modico valore.

L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, ha presentato le linee guida de nitive sull’af damento dei contratti sotto la soglia comu- nitaria che, come richiesto dal Consiglio di Stato, sempli cano le procedure soprattutto per gare di modico valore.

Per quelle inferiori ai 40mila euro potrà avvenire l’af damento diretto, a fronte di adeguata motivazione da parte della stazione appaltante, che potrà redigerla in forma sempli cata quando l’importo dell’af damento non superi i 1.000 euro o per gli af damenti fatti sulla base di un regolamento adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali. L’eventuale possesso dell’attestato di quali cazione SOA per la categoria dei lavori da af dare sarà suf ciente per dimostrare i requisiti di capacità economico/ finanziaria e tecnico/professionale. I lavori tra i 40mila e i 150mila euro potranno essere af dati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati a seguito di apposita indagine di mercato e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.

Tra i 150mila euro e un milione di euro, sarà sempre possibile la pro- cedura negoziata, ma previa consultazione di almeno dieci operatori. Nel caso di af damenti per importi superiori a 500mila euro, le stazioni appaltanti dovranno sempre motivare il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

Le gare per l’af damento di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro potranno essere aggiudicate con il criterio del minor prezzo.

Dopo aver ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato, è stato inoltre rmato il Decreto attuativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle categorie supercialistiche, relativo all’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità quali strutture, impianti e opere speciali. Vengono de niti anche i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione dei lavori, per i quali è vietato l’avvalimento quando superano il 10% dell’importo del contratto.

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicheranno ai bandi pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Fino all’entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. 47/2014 (convertito dalla L. 80/2014).

Alla luce del nuovo decreto, per le opere rientranti nelle categorie superspecialistiche non sarà consentito fare ricorso né all’avvalimento né al subappalto, ove l’importo di quest’ultimo superi il 30% delle opere.
Nelle lavorazioni superspecialistiche entrano le categorie OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili, e OS 32, inerente alle strutture in legno, che si aggiungono alle 13 categorie già esistenti. Inoltre vengono individuati alcuni requisiti per l’esecuzione delle opere superspecialistiche, con particolare riferimento a specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico e disponibilità di adeguati stabilimenti industriali, nell’obiettivo generale di garantire la competenza di tutti i soggetti coinvolti nelle gare pubbliche.

Gli effetti della nuova normativa saranno monitorati per un periodo di un anno con la possibilità, al termine, di aggiornare i provvedimenti e le misure adottate.

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admin
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